Art. 2.

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del

 

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Parlamento, ed è presieduta da un senatore o da un deputato nominato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge due vicepresidenti e due segretari.
      3. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento.
      4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.